Ordine del Giorno sul testamento biologico


La Costituzione Italiana prevede all’art. 2 la inviolabilità dei diritti dell’uomo, all’art. 3 l’eguaglianza  di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali, all’art. 13 la inviolabilità della libertà personale e in particolare all’art. 32 il diritto del cittadino alla salute con la limitazione “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la quale non può in nessun caso violare i limiti disposti dal rispetto della persona umana”.

Il Parlamento Italiano con la legge 145 del 28 marzo 2001 ha ratificato la convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedica. Questa Convenzione recita all’art. 5 “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia dato consenso libero e informato… La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso..” e precisa all’art. 9 “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”.

La carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata nel dicembre 2004 a Nizza, al Cap.12 sulla dignità stabilisce ai primi tre articoli che “la dignità umana è inviolabile”, che ogni individuo ha diritto “alla vita e alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato in particolare “il consenso libero e informato della persona interessata”.

Il Codice di deontologia medica della FNOMCO (dicembre 2006) afferma all’art. 35 “..il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente…In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita evitando ogni accanimento terapeutico tenendo conto della volontà del paziente” e all’art. 38 “…Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Il documento del 24 ottobre 2008 del Comitato Nazionale di Bioetica, approvato con la sola astensione di 3 membri, “..esprime parere favorevole al diritto del paziente cosciente e capace di intendere e volere adeguatamente informato di rifiutare anche trattamenti sanitari salva vita..”.

Alla luce di quanto ora esposto

Il Consiglio Comunale

Visto che il Parlamento si prepara a discutere e votare una legge sul testamento biologico;

Vista la Costituzione della repubblica Italiana e segnatamente gli articoli 2, 3, 13 e 32;

Considerata la legge n. 145 del 28 Marzo 2001 che ratifica  la Convenzione di Oviedo;

Preso atto di quanto sancito con la Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea;

Constatato quanto recitano l’art. 35 e l’art. 38 del codice di deontologia medica della FNOMCO;

Preso atto che la Giunta Provinciale di Pisa con deliberazione n. 123 del 7 ottobre 2009, modificata con successiva deliberazione n. 152 del 18 novembre 2009, ha deciso di istituire il Registro per il Testamento Biologico coinvolgendo nella procedura della raccolta e della conservazione delle dichiarazioni i medici di famiglia e i Comuni;

Rivendica

l’indipendenza di tutti i cittadini nella scelta delle terapie come scritto nella Costituzione, rispettandone la volontà sia che possa essere liberamente espressa, sia che sia stata precisamente indicata prima di perdere l’integrità intellettiva o la capacità di comunicare.

Chiede

  • che dopo quasi 15 anni di discussioni il Parlamento approvi un provvedimento che riguarda la vita di ciascun cittadino;
  • che la legge sul testamento biologico rispetti il diritto di scelta di ogni persona senza inutili appesantimenti burocratici;
  • che la legge dia a chi lo vuole la possibilità di indicare, quando si è pienamente consapevoli e informati, le terapie che si intendono rifiutare in modo che questa indicazione sia cogente se si dovesse perdere la capacità di esprimersi;
  • che il Parlamento confermi, come indicato dalla Costituzione il diritto alla salute ma non il dovere alle terapie rifiutando la possibilità che una qualsiasi terapia o trattamento medico siano imposti dallo Stato contro la volontà espressa del cittadino.

decide

di aderire al progetto della Provincia di Pisa che istituisce il Registro per il Testamento Biologico e impegna Il Sindaco e la Giunta a compiere gli atti necessari a rendere possibile il servizio di registrazione delle dichiarazioni relative al testamento biologico presso gli uffici comunali.

Dispone di inviare copia di questo documento:

  • ai Presidenti di Senato e Camera dei Deputati e a tutti i componenti delle commissioni di Igiene e Sanità di Senato e Camera;
  • Al Presidente della Provincia di Pisa

LA SINISTRA PER VOLTERRA

Danilo Cucini


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