Un passo avanti verso un regime dell’arbitrio: è questo il significato profondo del decreto emanato dal governo in materia elettorale.
Un provvedimento che di per sé non dà luogo a un giudizio di incostituzionalità, ma che certamente rappresenta una violazione di legge. Il riferimento è alla legge del 1988 sul potere normativo del governo.
L’articolo 15 secondo comma, della legge n. 400 del 23 agosto stabilisce infatti che il governo non può provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma della Costituzione (materia costituzionale e elettorale).
Libertà e Giustizia ricorda infine che in una democrazia le leggi elettorali sono le più sacre e intoccabili.